La nuova normativa sul condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, non si sofferma a rappresentare il supercondominio. Si ha supercondominio in tutti quei casi in cui vi sono beni o servizi comuni a più edifici, mediante la relazione di accessorietà dei beni comuni con gli edifici appartenenti, per quota, ai titolari delle singole unità immobiliari. Così come il condominio nasce ipso jure et facto, senza bisogno di particolari «delibere», anche il supercondominio esiste nel momento in cui vi sia un solo bene o servizio in comune tra due condomini.
L’articolo 1117 bis del codice civile non definisce direttamente il supercondominio:
«Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.»
Il supercondominio si costituisce ipso iure facto senza la necessità di apposite manifestazioni di volontà, né tantomeno di approvazioni assembleari.
Il supercondominio è un istituto che deriva da una elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale e si fonda sugli articoli del codice civile riguardanti il condominio.
Esiste nel momento in cui sigoli edifici abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati attraverso la relazione di accessorio a principale con gli edifici medesimi, perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
Per l’esistenza del supercondominio non è necessaria nè la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, nè quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si parla di supercondominio in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anzichè quelle sulla comunione.
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