Il Superbonus 110%, introdotto con il Decreto Rilancio, prevede una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi esegue interventi di isolamento termico, sostituzione delle apparecchiature di climatizzazione invernale, oltre alla riduzione del rischio sismico, in condominio o in case singole (1) L’operatività della detrazione fiscale decorre a partire dal 1° luglio 2020 e ha scadenze distinte in base ai soggetti che sostengono la spesa.
Fino al 2023 → per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se la titolarità riguarda persone fisiche; Fino al 2025 → per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota che decresce con il tempo, corrispondente al 70% nel 2024, e al 65% nel 2025. Fino al 2022 → per le case unifamiliari, senza più il limite connesso al tetto ISEE corrispondente a 25mila euro, ma con il vincolo del conseguimento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 (2).
LE PROROGHE DEL SUPERBONUS-LEGGE DI BILANCIO 2022 E DECRETO AIUTI
Il Superbonus 110% è stato modificato oltre che dal Decreto Semplificazioni, anche dalla Legge di bilancio 2022, la quale, quest’ultima, ha confermato la proroga del Superbonus differenziata a seconda di interventi e beneficiari; inoltre, il Decreto Aiuti che ha introdotto rilevanti novità per le villette e per la cessione del credito più facile per le banche, ha prorogato il Superbonus.
Nello specifico, con riguardo all’ultimo punto, l’articolo 14, comma 1, lettera b apporta modifiche all’articolo 121 del Decreto Rilancio: «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione» (3).
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