Il condominio può essere considerato come consumatore?
La vicenda nasce dall’opposizione di un condominio, avverso il precetto, con il quale una società aveva intimato il pagamento della somma di circa 21 mila euro di interessi.
Ciò premesso, la difesa del condominio riteneva che il mancato pagamento di una sola rata non permetteva al creditore di avvalersi dell’istituto normato dall’articolo 1186 del codice civile:
«Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.»
La norma determina il limite di tutela concesso al debitore stabilendo che al verificarsi di fatti che producano una sua condizione di insolvenza, il creditore è legittimato a pretendere l’immediato adempimento.
LA DIFESA DEL CONDOMINIO
Il condominio si è difeso dimostrando di aver versato la somma a titolo di capitale, contestando ulteriori somme a titolo di interessi di mora prodotti successivamente al titolo esecutivo, richiesto dalla società creditrice.
Il condominio, nel corso del giudizio promosso, ha affermato la propria condizione di consumatore.
LA DIFESA DELLA SOCIETA’ CREDITRICE
La società creditrice ha affermato che non è necessario verificare la qualità di consumatore del condominio, essendo possibile per le parti definire interessi di mora in misura superiore al tasso legale, se le parti le sottoscrivono.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«Presupposto per una simile conclusione è, tuttavia, la possibilità di rinvenire nel condominio un consumatore; possibilità della quale il giudice del rinvio dubita. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” ……………..Il Tribunale così provvede: 1) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione”; 2) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione del presente provvedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Lussemburgo) unitamente a copia integrale del fascicolo di causa, mediante plico raccomandato; 3) sospende il procedimento; 4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.» (1)
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