Per cedolare secca ci si riferisce a un regime di tassazione sostitutivo dell’Irpef, e delle relative addizionali sui redditi da locazione, che determina l’esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo.
Sono contemplate due aliquote, al 10% e al 21%; è applicabile nel caso in cui il contratto di locazione è tra persone fisiche e inerisce immobili a uso abitativo, non potendosi applicare agli immobili destinati ad attività d’impresa o professionali. Introdotto per mezzo dell’articolo 3 del DL 23/11, a partire dal 2011, rappresenta un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, ad aliquota fissa; è configurabile come una possibile soluzione per contrastare il fenomeno dei contratti non registrati (1).
Quindi, è un regime di tassazione alternativo a quello ordinario, la cui applicazione permette al locatore di aderire ad un regime di tassazione agevolato e semplificato.
A CHI È RIVOLTA
L’opzione nei confronti del regime di cedolare secca è attuabile dal proprietario dell’immobile o dal titolare di diritto reale di godimento, quale, ad esempio, un usufruttuario. Se i proprietari sono più di uno, ognuno di loro può stabilire l’applicazione di tale regime; ad ogni modo, nel caso in cui si scelga questo regime di tassazione si applicherà anche a tutte le pertinenze dell’immobile, locate in associazione all’abitazione.
Quindi, possono scegliere la cedolare secca i proprietari di immobili che siano persone fisiche e titolari del diritto reale di godimento dell’immobile. Non possono optare per tale regime agevolativo, invece:
• le società di persone;
• i soggetti IRES;
• gli enti non commerciali;
• i lavoratori autonomi.
La cedolare non si applica in modo automatico, ma è una scelta attuata contestualmente alla registrazione del contratto, per mezzo della compilazione del modello RLIdell’Agenzia delle Entrate.
Alternativamente, è possibile decidere di aderire alla cedolare secca negli gli anni successivi o, in ogni caso, contestualmente alla proroga del contratto.
Nel caso in cui tale regime agevolativo non venga scelto sin dall’inizio, la registrazione del contratto procede secondo le regole ordinarie e, in tal guisa, l’imposta di registro e l’imposta di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili. La scelta della cedolare secca prevede l’onere di comunicazione all’inquilino, per mezzo di lettera raccomandata.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti; per i contratti di locazione a canone concordato riguardanti abitazioni site in comuni con carenze di disponibilità abitative in base all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Dl 551/88, o nei comuni ad alta concentrazione abitativa identificati dal Cipe, l’aliquota applicabile è pari al 10 per cento. In fase di dichiarazione dei redditi, la scelta della cedolare secca determina l’obbligo di compilare il quadro LC, nella colonna 1, e dovrà quindi essere indicato l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11 (2).
NOTE
(1)Maffei D., De Giorgi M., Marvasi C., Le locazioni: profili sostanziali, processuali e della nuova mediazione, [Assago], Wolters Kluwer, 2015, p. 1144. (2)Tosoni G.P., Caputo A., La cedolare secca è conveniente ma c’è solo tra persone fisiche, Il Sole 24 Ore,10 giugno 2020, FOCUS NORME TRIBUTI, p. 9.
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