RICHIEDI CONSULENZA ONLINE
LA LEGGE EUROPEA 37-19
La Legge 37-19 (1) contempla disposizioni per l’adempimento degli obblighi in virtù dell’appartenenza all’Unione europea.
La legge europea, insieme alla legge di delegazione europea è uno dei due strumenti finalizzati per uniformare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea.
L’articolo 2 della suddetta legge include disposizioni inerenti la professione di agente d’affari in mediazione, disposizioni approvate per rispondere alla procedura di infrazione attuata dalla Commissione Europea contro l’Italia.
Nello specifico, l’articolo 2 stabilisce che:
1. All’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’esercizio dell’attivita’ di mediazione e’ incompatibile con l’esercizio di attivita’ imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attivita’ di mediazione, nonche’ con l’attivita’ svolta in qualita’ di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attivita’di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
A pochi giorni dall’entrata in vigore della Legge europea, che avrebbe dovuto consentire agli agenti immobiliari la possibilità di svolgere la professione di amministratore di condominio, alcune associazioni di categoria degli amministratori hanno chiesto un chiarimento al MISE (2) ritenendo, tali associazioni, che l’esercizio dell’attività di mediazione risulti incompatibile con la professione di amministratore di condominio.
LA NOTA DEL MISE SULL’INCOMPATIBILITA’
Il MISE, con nota pubblicata del 22 maggio 2019 ha offerto un’interpretazione autentica della norma, chiarendo come «stante ciò, si ritiene che anche in relazione a questa nuova disciplina permanga l’incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c) ), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a)); nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condomìnio (lettera d)) . Da ultimo, si coglie l’occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n. 39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa.»
NOTE
(1) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018.
(2) Ministero dello sviluppo economico.
LINK UTILI
bmitalia.net/agente-immobiliare-e-amministratore-condominiale-la-posizione-del-mise-sui-dubbi-di-incompatibilita/
RICHIEDI CONSULENZA TELEFONICA