Il certificato di agibilità è un documento che certifica le condizioni di sicurezza, igiene e risparmio energetico di un immobile, considerate nel rispetto della normativa attuale.
In passato si distingueva tra il certificato di abitabilità (rilasciato per gli edifici di tipo residenziale) e quello di agibilità (per gli edifici con altre destinazioni d’uso).
LE NOVITÀ DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA-2001
Con ilTesto Unico dell’Edilizia (1), agli articoli 24, 25 e 26, è stato invece introdotto esclusivamente il concetto di certificato di agibilità.
Il Testo unico dell’edilizia ha, quindi, posto fine alla distinzione tra abitabilità e agibilità.
Il certificato di agibilità va richiesto entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori allo sportello unico dell’edilizia del proprio comune (ex ufficio tecnico), in caso di: • Nuove costruzioni • Ricostruzioni • Sopraelevazioni • Interventi che incidano sulle condizioni sicurezza, igiene, risparmio energetico.
LE NOVITÀ DEL DECRETO SCIA 2-2016
La procedura di rilascio del certificato di agibilità, regolamentata dall’articolo 25 del Testo unico dell’edilizia, è stata riformata con ilD.Lgs. 222/16(2).
Lo stesso D.Lgs. del 2016 ha radicalmente modificato il Testo unico dell’edilizia del 2001 sostituendo il certificato di agibilità (che quindi non viene più rilasciato dal comune) con la segnalazione certificata di agibilità (che viene attestata direttamente dal tecnico).
Nella pratica, con il D.Lgs. del 2016 il certificato di agibilità non esiste più, venendo di fatto sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità.
Quindi il compito di certificare la sicurezza, la salubrità e il risparmio energetico degli immobili e degli impianti sarà assegnato al direttore dei lavori oppure ad un professionista abilitato (ad esempio un ingegnere).
Al modulo della segnalazione certificata di agibilità, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
A) Attestazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato, che certifichi la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
B) Certificato di collaudo statico;
C) Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
D) Gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
E) Dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente.
NOTE:
(1) Introdotto con il DPR 380/01. (2) Anche noto come Decreto “Scia 2”.
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